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Nel 2023 i contributi per la valorizzazione della frutta sono leggermente diminuiti rispetto al 2022. Sulla scia della mozione 22.3928 Potenziamento della produzione orticola indigena, i produttori orticoli e il commercio hanno presentato una proposta congiunta frutto di un compromesso per adeguare le norme di importazione delle verdure.

Diminuzione dei contributi per la valorizzazione della frutta

Nel 2023, i contributi versati per la valorizzazione della frutta sono ammontati complessivamente a 2 milioni di franchi circa, segnando un calo di 0,4 milioni rispetto all’anno precedente (2022: 2,4 mio. fr.).
 

Concentrato di succo di pera: nessuna riserva di mercato stoccata

Nell’autunno 2022 le fabbriche di sidro hanno stoccato come riserva di mercato per il periodo 2022/23 3248 tonnellate di concentrato di succo di mela ottenute da 25 007 tonnellate di mele da sidro fresche. A causa del basso numero di pere da sidro e della situazione relativa all’approvvigionamento di prodotti a base di pere da sidro, nel 2022 non è stato stoccato concentrato di succo di pera come riserva di mercato. Nel 2023 i contributi alla riserva di mercato di concentrato di succo di frutta a granella si sono attestati a 0,67 milioni di franchi, contro i 0,84 milioni di franchi dell’anno precedente.
 

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Meno contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta rispetto al 2022

Nel 2023 i contributi versati per la fabbricazione di prodotti di bacche nonché di frutta a granella e a nocciolo sono ammontati a circa 1,2 milioni di franchi, segnando una flessione di quasi 0,3 milioni rispetto al 2022. Con questi fondi è stata sostenuta la valorizzazione di 4249 tonnellate di frutta.
 

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Maggiori informazioni su misure e basi legali sono disponibili qui.
 

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Contributi per il controllo della vendemmia

Nel settore della vitivinicoltura, in virtù dell’articolo 64 capoverso 3 della legge sull’agricoltura, la Confederazione partecipa ai costi del controllo della vendemmia eseguito dai Cantoni, che garantisce la tracciabilità dell’uva dal vigneto all’azienda di vinificazione e vigila sul rispetto delle disposizioni di produzione (rese massime, tenore minimo in zucchero, ecc.). Il contributo consta di un contributo di base di 1000 franchi e di un contributo di 55 franchi l’ettaro vincolato alle dimensioni della superficie viticola cantonale. Per il controllo della vendemmia nel 2023 sono stati versati 821 070 franchi.

Protezione doganale: adeguamenti per 27 verdure

Nell’agricoltura svizzera numerose varietà di verdure fresche sono sottoposte alla protezione doganale e quindi protette dalla concorrenza estera. Durante la principale stagione di smercio svizzera le importazioni di queste verdure a un’aliquota di dazio bassa sono limitate a seconda dell’offerta indigena. Per ogni tipo di verdura viene definito un periodo amministrato. Se l’offerta indigena soddisfa la domanda durante il periodo amministrato, le importazioni possono essere effettuate soltanto a un’aliquota di dazio elevata (aliquota di dazio fuori contingente). Se l'offerta indigena non è in grado di soddisfare la domanda, l’Ufficio federale dell'agricoltura UFAG può autorizzare l’importazione di quantità limitate ad aliquote di dazio basse (liberazione di quote del contingente doganale). I periodi amministrati sono stati notificati all’OMC. L’UFAG applica le norme d’importazione soltanto per i cosiddetti periodi effettivamente amministrati. La maggior parte di questi è stata definita circa 30 anni fa; in alcuni casi sono più brevi dei periodi amministrati notificati all’OMC. Alcune verdure con periodi notificati non vengono affatto amministrate, vale a dire che l’UFAG non ne disciplina l’importazione. I periodi effettivamente amministrati sono riportati nell’allegato 1 dell’ordinanza dell’UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche (Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF; RS 916.121.100).

Nella mozione 22.3928 Potenziamento della produzione orticola indigena il Consiglio federale era stato incaricato, in collaborazione con i produttori svizzeri di verdura, di aggiornare appena possibile l’allegato 1 dell’ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF. Concretamente era stata richiesta la modifica dei periodi effettivamente amministrati di 27 verdure, definendone dei nuovi. Il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione, mentre il Consiglio nazionale, accogliendola, vi ha apportato delle modifiche, come per esempio quella secondo cui il commercio doveva essere coinvolto nella cooperazione tra l’UFAG e i produttori svizzeri di verdura tesa ad adeguare i periodi effettivamente amministrati delle singole verdure di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF. La trattazione della versione modificata della mozione a livello del Consiglio degli Stati era però stata sospesa nell’attesa che con la moderazione dell’UFAG si trovasse un compromesso tra gli attori interessati.

Nel frattempo la produzione (Unione svizzera dei produttori di verdura USPV) e il commercio (Associazione svizzera del commercio di frutta, verdura e patate SWISSCOFEL e Swiss Retail Federation) sono riusciti a trovare un compromesso per tutte le 27 verdure, che, a seconda della verdura, prevede il mantenimento, il prolungamento o la riduzione dell’attuale periodo effettivamente amministrato, oppure l’introduzione di un nuovo periodo effettivamente amministrato. In base a questo compromesso, la produzione e il commercio hanno richiesto congiuntamente all’UFAG di modificare di conseguenza l’allegato 1 dell’ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF.

L’UFAG ha inserito la modifica dell’ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF nel pacchetto di ordinanze 2024, in modo che le nuove disposizioni entrino in vigore il 1° gennaio 2025.


Informazioni complementari

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